Lavoratore dipendente: il datore deve garantire l'integrità psicofisica
26 ottobre 2019
Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti in forza dell’articolo 2087 c.c., il quale impone l’adozione e il mantenimento non solo di misure igienico sanitarie e antinfortunistiche, ma anche misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità anche per fatti o attività criminose di terzi.
In presenza di eventi lesivi verificatisi in pregiudizio del lavoratore e causalmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087, c.c., che, come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato.
È stato al riguardo osservato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 9 agosto 2019 n. 21287) che: “la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087, c.c., non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'“id quod plerumque accidit”, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale".
Respirare fumo passivo per molti anni sul luogo di lavoro, quando ciò è causa di un tumore e quindi di un grave danno alla salute del lavoratore, comporta che il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno biologico e morale in favore del proprio dipendente o dei suoi eredi, per non aver posto in essere tutte le misure idonee a prevenire la nocività dell’ambiente lavorativo derivante dal fumo.
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